Art. 3.
(Condizione dei figli).

      1. La celebrazione dell'unione civile non ha effetti sullo stato dei figli dei contraenti.
      2. Le disposizioni relative alla presunzione di concepimento nel matrimonio e al divieto per la donna di contrarre matrimonio prima che siano passati trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio precedente non si applicano all'unione civile.
      3. Le disposizioni che regolano l'adozione di minori da parte dei coniugi non si applicano alle unioni civili.